Whistleblowing

Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito

Cosa è il whistleblowing?

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di   disposizioni   normative   nazionali   o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"). Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato e modificato la normativa previgente, disciplinando con un unico provvedimento il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.

Si applica anche al mondo scolastico?

Sì. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Come funziona?

Dirigenti scolastici, personale docente, educativo e ATA o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione dello svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione tramite il canale interno disponibile al link https://whistleblowing.usr.sicilia.it.

In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

La segnalazione potrà essere effettuata anche utilizzando il canale esterno messo a disposizione da ANAC al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

La disciplina del whistleblowing non si applica:

alle segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; e nelle altre ipotesi di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 10 marzo 2023, n. 24.

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